8C_61/2026 — Assicurazione contro gli infortuni: chiusura del caso, cessazione retroattiva dell'indennità giornaliera e causalità neurologica
Ambito giuridico: Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità, indennità per menomazione dell'integrità) · Autorità inferiore: Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo · Composizione: IV. Corte di diritto pubblico, giudice federale Viscione (presidente), giudice federale Maillard, giudice federale Heine; cancelliera Betschart · Esito del procedimento: Ricorso respinto
Executive Summary
- Punto chiave: Un'assicurata sottoposta ad accertamento ortopedico in seguito a un grave infortunio stradale chiede il proseguimento del versamento delle indennità giornaliere oltre la chiusura del caso, un grado di invalidità superiore, un'indennità supplementare per menomazione dell'integrità per la tibio-tarsica sinistra nonché l'assunzione dei costi per gli analgesici. Inoltre, fa valere limitazioni neurologico-neuropsicologiche conseguenti all'infortunio, da considerare accanto ai disturbi somatici.
- Decisione: Il Tribunale federale respinge il ricorso su tutti i punti e conferma la chiusura del caso al 30 novembre 2019, il grado di invalidità del 17 %, l'indennità per menomazione dell'integrità del 45 % nonché il rifiuto dell'assunzione dei costi dei farmaci.
- Portata: Conferma la giurisprudenza costante secondo cui le indennità giornaliere, in quanto prestazioni transitorie, possono essere cessate anche retroattivamente, senza violare il principio della buona fede (art. 9 Cost.), purché non avvenga alcuna restituzione. Inoltre, il nesso di causalità con l'infortunio dei disturbi neurologici è negato qualora questi non siano né documentati al momento degli eventi né sostenuti da referti oggettivi, e l'applicazione analoga degli strumenti di deduzione specifici dell'AI (art. 26 e 26bis cpv. 3 OAI) nell'assicurazione contro gli infortuni è nuovamente lasciata aperta ovvero negata.
Fatti
A.________, nata nel 1973, era impiegata come responsabile vendite presso la B.________AG e assicurata obligatoriamente contro gli infortuni professionali e non professionali presso la Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG. Il 1° giugno 2013 ha subito un grave infortunio stradale con lesioni al piede e al ginocchio (frattura pluriframmentaria pilon con frattura distale del perone a destra, trauma del ginocchio a sinistra, trauma del piede a sinistra). La Allianz ha erogato le prestazioni di legge. In seguito al felice esito di una riqualificazione professionale nell'ambito di misure di reinserimento dell'assicurazione invalidità, la Allianz ha richiesto una perizia ortopedica dell'asim (PD Dr. med. C.________, del 7 giugno 2022, integrata l'8 novembre 2022). Sulla base di questa, con decisione del 22 dicembre 2022 ha cessato le spese di cura e le indennità giornaliere al 30 novembre 2019 e ha concesso all'assicurata, con un grado di invalidità del 17 % dal 1° dicembre 2019, una rendita mensile di fr. 1'048.45 nonché un'indennità per menomazione dell'integrità per una perdita del 45 %. La Allianz ha respinto l'opposizione con decisione sull'opposizione del 10 luglio 2024. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo ha respinto il ricorso interposto avverso tale decisione con sentenza del 4 dicembre 2025.
Con il suo ricorso in materia di diritto pubblico, A.________ chiede che la Allianz sia condannata a versarle le indennità giornaliere oltre la fine di novembre 2019 almeno fino al ricevimento della perizia medica (estate 2022), di concederle, dalla fine del diritto all'indennità giornaliera, una rendita d'invalidità con un grado di invalidità del 56 %, o quanto meno del 40 %, di concederle per la tibio-tarsica sinistra un'indennità supplementare per menomazione dell'integrità del 10 % nonché per un lieve disturbo neuropsicologico un'indennità del 20 % (complessivamente 80 %), e di indennizzarla, nell'ambito dell'art. 21 LAINF, per i costi dei farmaci Novalgin e Arthrotec.
Considerandi
Nesso di causalità naturale e adeguato — disturbi neurologici
Il Tribunale federale esamina liberamente, poiché la decisione impugnata riguarda sia prestazioni pecuniarie che in natura (art. 97 cpv. 2, art. 105 cpv. 3 LTF). L'autorità inferiore ha esposto correttamente i principi sul nesso di causalità naturale e adeguato tra l'evento infortunistico e il danno insorto (DTF 149 V 218 consid. 5.1; DTF 129 V 177 consid. 3.1 seg.). La disposizione determinante recita:
art. 6 cpv. 1 LAINF (RS 832.20)Commentario su glossagens.ch
«Per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali.»
Sotto il profilo medico, l'autorità inferiore si è basata sulla perizia asim, che ha diagnosticato un'artrosi post-traumatica della tibio-tarsica destra, un'instabilità cronica del ginocchio sinistro con inizio di gonartrosi nonché modificazioni post-traumatiche del tarso sinistro. Per un'attività adeguata in modo ottimale, prevalentemente sedentaria, è stato postulato un tasso di rendimento del 90 % (10 % di necessità di pause). La ricorrente non formula obiezioni contro questa perizia, afferma tuttavia di soffrire inoltre di limitazioni neurologiche e neuropsicologiche che ridurrebbero ulteriormente la sua capacità lavorativa. Si richiama a una relazione neuropsicologica del 5 aprile 2023, che ha diagnosticato un lieve disturbo neurocognitivo con deficit nelle aree attentiva, mnesica ed esecutiva e ha raccomandato un tasso di attività del 70 %.
L'autorità inferiore ha negato il nesso di causalità con l'infortunio di questi disturbi neurologici: nei rapporti medici contemporanei i disturbi neurologici non erano stati oggetto di discussione. Una TC del giorno dell'infortunio aveva escluso lesioni strutturali alla testa. Il valore GCS era pari a 15 (valore migliore possibile). Benché amnesia e perdita di coscienza di 20-30 minuti fossero documentate, tuttavia mancava il quadro sintomatico tipico (nausea, vomito, cefalea, vertigini). Un MTBI non era stato diagnosticato immediatamente dopo l'infortunio. La ricorrente aveva inoltre ripreso l'attività lavorativa a tempo parziale, completato con successo una formazione e si era occupata del proprio figlio, senza mai lamentare limitazioni neurologiche.
Il Tribunale federale condivide questa valutazione. Il richiamo alla sentenza U 167/06 del TFA (insorgenza ritardata dei sintomi di distorsione della colonna cervicale) è errato, poiché un colpo di frusta non era mai stato oggetto di discussione in questa sede. La perdita di coscienza di 20-30 minuti non confuta gli accertamenti fondati sui rapporti medici contemporanei. La qualifica della neuropsicologa e il dettaglio della sua relazione non modificano il fatto che le limitazioni accertate non siano riconducibili all'infortunio con probabilità preponderante. L'autorità inferiore, in un'ammissibile valutazione anticipata delle prove, non ha ravvisato alcun motivo per un accertamento neurologico-neuropsicologico e ha correttamente negato il nesso di causalità con l'infortunio (cfr. le spiegazioni sui requisiti dell'obbligo di prestazione nel Commentario all'art. 6 LAINF su glossagens.ch, secondo cui tutte le prestazioni successive dipendono da questa disposizione).
Chiusura del caso e cessazione retroattiva dell'indennità giornaliera
È controverso se la Allianz potesse cessare le prestazioni d'indennità giornaliera al 30 novembre 2019. La disposizione determinante recita:
art. 19 cpv. 1 LAINF (RS 832.20)
«Il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita.»
L'autorità inferiore ha considerato che il diritto all'indennità giornaliera era estinto ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LAINF poiché dalla continuazione della cura medica oltre il 30 novembre 2019 non era più da attendersi un sensibile miglioramento. La Allianz aveva il diritto di cessare le indennità giornaliere senza invitare l'assicurata a un cambio di professione o concedere un periodo transitorio (cfr. 8C_83/2017 dell'11 dicembre 2017 consid. 5.3).
La ricorrente fa valere che la cessazione retroattiva nel dicembre 2022 con effetto alla fine di novembre 2019 violi l'art. 43 LPGA, il principio di celerità e la buona fede. Prima del termine della riqualificazione nel novembre 2019 non le era stato possibile presentare candidature per un'attività adeguata, e la sua capacità lavorativa residua era stata accertata solo dopo la perizia nell'estate 2022.
Il Tribunale federale respinge questo motivo di gravame. Le indennità giornaliere sono, anche in caso di erogazione pluriennale, secondo la concezione legale prestazioni transitorie, a breve termine, che compensano la perdita di guadagno concreta durante la fase di guarigione (DTF 133 V 57 consid. 6.6.2). Una cessazione retroattiva è in linea di principio ammissibile, a condizione che non sia connessa a una restituzione (DTF 150 V 188 consid. 7.2). La cessazione a una data passata non costituisce di per sé una violazione del diritto alla buona fede (art. 9 Cost.). Sotto il profilo della protezione della fiducia, la questione di quanto indietro nel tempo fosse disposta la cessazione delle prestazioni assumerebbe rilevanza solo se si trattasse di un rimborso (DTF 133 V 57 consid. 6.8) — il che non ricorre nel caso di specie, poiché all'assicurata non erano comunque più state erogate indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni fin dall'inizio della misura di reinserimento dell'AI nel 2016 (cfr. la panoramica sulla chiusura del caso e passaggio alla rendita su glossagens.ch).
Grado di invalidità e reddito dell'invalido
L'autorità inferiore ha determinato il reddito dell'invalido sulla base della tabella LSE T11 (salario lordo mensile secondo formazione, posizione professionale e sesso) per il settore privato, poiché la ricorrente era stata attiva come quadro con diploma federale superiore in posizione direzionale. Ha negato una deduzione legata all'infermità, poiché le limitazioni legate all'infermità (maggiore necessità di pause) erano già state considerate nella capacità di lavoro esigibile del 90 %.
La ricorrente censura l'applicazione della tabella T11 e richiede una deduzione legata all'infermità del 10 % in applicazione analoga dell'art. 26bis cpv. 3 OAI. Il Tribunale federale condivide l'autorità inferiore. La funzione di quadro e l'inserimento nella direzione risultano dagli atti. La scelta del salario per le donne senza funzione di quadro tiene conto del fatto che l'assicurata non ha ancora esperienza professionale nel nuovo settore. Quanto alla deduzione legata all'infermità, il Tribunale federale rinvia alla recente sentenza 8C_254/2025 del 23 giugno 2026, secondo cui gli strumenti espressamente previsti nell'assicurazione invalidità per la correzione del reddito dell'invalido determinato sulla base dei salari delle tabelle LSE (art. 26 e 26bis cpv. 3 OAI) non sono analogamente applicabili nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. 8C_254/2025, destinata alla pubblicazione nel DTF).
Salario assicurato
L'autorità inferiore ha determinato il salario assicurato sulla base dell'art. 24 cpv. 2 OAINF, partendo dal salario percepito nell'anno precedente l'infortunio di fr. 89'605.65, che ha adeguato all'evoluzione del salario nominale all'anno precedente l'inizio della rendita (2018), ottenendo fr. 92'509.-. La ricorrente chiede un aumento di fr. 5'000.- per un bonus presuntamente corrisposto in aggiunta. Il Tribunale federale constata che, secondo i conteggi salariali dell'ex datrice di lavoro, nell'importo di fr. 89'605.65 è già incluso un pagamento di bonus di fr. 5'000.-. Di conseguenza non vi è spazio per l'imputazione richiesta.
Indennità per menomazione dell'integrità
È controverso unicamente se vi sia una menomazione dell'integrità della tibio-tarsica sinistra. La perita ha classificato l'instabilità come di grado medio; le instabilità laterali gravi verrebbero indennizzate con il 5-10 % secondo la tabella Suva 6, senza che la graduazione sia ivi definita. Basarsi unicamente sull'apertura laterale e sullo scivolamento anteriore dell'astragalo sarebbe eccessivo. L'autorità inferiore, di fronte all'approfondito esame della perita delle obiezioni del Dr. med. F.________, non ha ritenuto di discostarsi dalla valutazione asim. La valutazione del Dr. med. G.________, che ha accertato un'instabilità del 10 %, si fonda sulle condizioni generali di assicurazione di un'assicurazione privata, non sulla tabella Suva, e pertanto non è determinante.
Il Tribunale federale considera le argomentazioni della ricorrente come critica meramente appellatoria, sulla quale non si entra nel merito. L'applicazione della tabella Suva 6 (instabilità articolari) anziché della tabella 2 è corretta, poiché la prima tratta i disturbi funzionali come conseguenza di instabilità della tibio-tarsica. Per le limitazioni neurologiche non può essere pretesa alcuna indennità per menomazione dell'integrità per difetto di nesso di causalità (cfr. la panoramica sull'indennità per menomazione dell'integrità su glossagens.ch).
Costi dei farmaci (art. 21 LAINF)
La ricorrente chiede l'assunzione dei costi per Novalgin e Arthrotec sulla base dell'art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF. La disposizione determinante recita:
art. 21 cpv. 1 LAINF (RS 832.20)
«Determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario: a. è affetto da malattia professionale; b. soffre di ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione; c. abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno; d. è incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento.»
Il medico curante Dr. med. H.________ si è espresso in modo differenziato sulla questione se i farmaci fossero necessari regolarmente: Novalgin, come analgesico generale, potrebbe essere assunto per un periodo prolungato con minori riserve; Arthrotec non dovrebbe essere assunto in modo permanente a causa di possibili lesioni renali. Si può «rispondere affermativamente a entrambi i punti», tuttavia i farmaci vanno assunti «con cautela» (traduzione libera). Il Tribunale federale ritiene tale informazione prudente e differenziata insufficiente a dimostrare la necessità dell'assunzione regolare ai fini del mantenimento della capacità di guadagno e della prevenzione di un peggioramento. Il rifiuto dell'assunzione dei costi è pertanto conforme a diritto.
Collocazione nella giurisprudenza
La sentenza si muove costantemente nei solchi della giurisprudenza consolidata del Tribunale federale in materia di assicurazione contro gli infortuni. Conferma diverse linee guida, senza imprimere nuovi accenti, precisando però singoli aspetti.
Chiusura del caso e cessazione retroattiva dell'indennità giornaliera: La sentenza guida DTF 134 V 109 ha plasmato i principi sul momento della chiusura del caso ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LAINF: l'assicuratore contro gli infortuni deve chiudere il caso quando dalla continuazione della cura medica non è più da attendersi un sensibile miglioramento. Il DTF 144 V 354 ha chiarito che la cessazione delle prestazioni transitorie e la chiusura del caso costituiscono un unico oggetto della controversia. La presente sentenza conferma questa linea e la applica alla specifica congiuntura in cui la cessazione delle prestazioni è stata disposta solo successivamente — nel dicembre 2022 con effetto retroattivo alla fine di novembre 2019. Il Tribunale federale evidenzia che la cessazione retroattiva di per sé non lede la protezione della fiducia, purché non avvenga alcuna restituzione (DTF 150 V 188 consid. 7.2; DTF 133 V 57 consid. 6.6.2, 6.8). Ciò è in linea con la sistematica esposta su glossagens.ch, secondo cui le indennità giornaliere sono prestazioni transitorie classiche, che compensano la perdita di guadagno durante la fase di guarigione e cessano con l'inizio della rendita (cfr. Panoramica sulla chiusura del caso su glossagens.ch). La giurisprudenza più recente sottolinea inoltre che la stabilizzazione va valutata prospetticamente al momento della decisione, come il Tribunale federale ha precisato nella sentenza 8C_419/2025 e ha nuovamente confermato nella 8C_179/2025. La presente sentenza aggiunge a questa linea l'aspetto che anche una cessazione retroattiva senza conseguenza di restituzione non intacca la protezione della fiducia — un aspetto che finora non era stato specificamente tematizzato nella documentazione giurisprudenziale di bger-update.ch.
Nesso di causalità con l'infortunio dei disturbi neurologici in assenza di referti contemporanei: La negazione del nesso di causalità con l'infortunio dei disturbi neurologici applica i principi consolidati sul nesso di causalità naturale e adeguato (DTF 129 V 177 consid. 3.1 seg.; DTF 149 V 218 consid. 5.1). Il Tribunale federale pone l'accento sull'assenza di referti neurologici contemporanei, sul valore GCS normale di 15, sull'assenza di un quadro sintomatico tipico di trauma cranico e sulla notevole capacità lavorativa dell'assicurata negli anni precedenti la perizia. Questa argomentazione concorda con l'inquadramento dogmatico nel Commentario all'art. 6 LAINF su glossagens.ch, secondo cui l'onere della prova del nesso di causalità naturale incombe sulla persona assicurata e la mancanza o la tardività della documentazione medica rende più difficoltosa la prova del nesso di causalità.
Nessuna deduzione legata all'infermità nella LAINF mediante applicazione analoga dell'art. 26bis cpv. 3 OAI: La sentenza si richiama alla decisione molto attuale 8C_254/2025 del 23 giugno 2026 (composizione a cinque giudici, destinata alla pubblicazione nel DTF), in cui il Tribunale federale ha chiarito per la prima volta che gli strumenti espressamente previsti nell'assicurazione invalidità per la correzione del reddito dell'invalido determinato sulla base dei salari delle tabelle LSE (art. 26 e 26bis cpv. 3 OAI) non sono analogamente applicabili nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. 8C_254/2025). La presente sentenza conferma questa linea e la applica al caso in cui l'assicurata aveva richiesto una deduzione del 10 %. Ciò sottolinea la decisione consapevole del legislatore, evidenziata dal Tribunale federale nella sentenza 8C_254/2025, di limitare gli strumenti di correzione all'AI, e le diverse soglie di rendita (10 % nella LAINF contro il 40 % nella LAI).
Costi dei farmaci ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF: Il rifiuto dell'assunzione dei costi per Novalgin e Arthrotec segue il rigoroso requisito secondo cui i farmaci devono essere durevolmente necessari per mantenere la capacità residua di guadagno. L'informazione prudente del medico curante, che non ha confermato in modo inequivocabile la necessità dell'assunzione regolare, non è sufficiente. Ciò è in linea con la giurisprudenza, che qualifica le prestazioni di cura medica ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF come prestazioni durevoli, la cui autorizzazione richiede indicazioni mediche concrete (DTF 144 V 418; DTF 143 V 148; cfr. anche DTF 140 V 130 in merito alla cura medica dopo rendita ridotta).
Indennità per menomazione dell'integrità: La conferma dell'indennità per menomazione dell'integrità del 45 % e la negazione di un diritto supplementare per la tibio-tarsica sinistra seguono la prassi, secondo cui le tabelle Suva sono determinanti e la classificazione dell'instabilità rientra nella valutazione conforme al dovere del perita. La delimitazione tra le tabelle Suva e le condizioni generali di assicurazione di un'assicurazione privata — operata qui nel senso che queste ultime non sono determinanti per l'indennità per menomazione dell'integrità ex LAINF — conferma la diversa rilevanza a seconda del ramo di assicurazione.
Conclusione
La sentenza 8C_61/2026 è una decisione improntata alla giurisprudenza di conferma, che non enuncia nuovi principi giuridici, ma applica coerentemente diverse linee esistenti in un caso complesso con molteplici punti controversi. La dichiarazione più importante concerne la cessazione retroattiva dell'indennità giornaliera: il Tribunale federale chiarisce che la cessazione retroattiva delle indennità giornaliere a un momento di chiusura del caso ormai trascorso non costituisce di per sé una violazione del principio della buona fede (art. 9 Cost.), purché non avvenga alcuna restituzione. La negazione del nesso di causalità con l'infortunio dei disturbi neurologici in assenza di referti contemporanei e la conferma che gli strumenti di deduzione specifici dell'AI (art. 26 e 26bis cpv. 3 OAI) non sono analogamente applicabili nella LAINF consolidano le rispettive linee giurisprudenziali. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'assicurata ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).