Editoriale del Domenica, 01.11.2026

Inquadramento critico della giurisprudenza più recente del Tribunale federale.

Editoriale · Domenica, 01.11.2026

Il Consiglio degli Stati intende sancire, in vista dei Bilaterali III, la priorità delle leggi nazionali rispetto agli accordi con l'UE

Traduzione automatica dell'editoriale tedesco (generata dall'IA). Versione tedesca

Diritto costituzionale · Diritto internazionale e diritto nazionale

Prassi Schubert: ciò che la commissione del Consiglio degli Stati intende garantire

La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha avviato il 20 ottobre 2026 la consultazione su un disegno che dovrebbe codificare la cosiddetta «prassi Schubert» del Tribunale federale ( Comunicato stampa ), secondo cui le leggi federali più recenti, consapevolmente contrarie al diritto internazionale, prevalgono. Esso fa parte dell'iniziativa parlamentare 26.425 «Adattamento costituzionale concernente i Bilaterali III». …

Editoriale · Diritto costituzionale · Diritto internazionale e diritto nazionale

Prassi Schubert: ciò che la commissione del Consiglio degli Stati intende garantire

La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha avviato il 20 ottobre 2026 la consultazione su un disegno che dovrebbe codificare la cosiddetta «prassi Schubert» del Tribunale federale (Comunicato stampa), secondo cui le leggi federali più recenti, consapevolmente contrarie al diritto internazionale, prevalgono. Esso fa parte dell'iniziativa parlamentare 26.425 «Adattamento costituzionale concernente i Bilaterali III». Il Consiglio degli Stati ha approvato la prima parte, la questione referendaria, nella sessione autunnale. La seconda parte riguarda una questione che finora è stata risolta unicamente dalla giurisprudenza: cosa vale quando una legge federale si discosta consapevolmente da un accordo sul mercato interno con l'UE?

La situazione di partenza nella Costituzione

Secondo l'art. 5 cpv. 4 Cost. Confederazione e Cantoni osservano il diritto internazionale; secondo l'art. 190 Cost. le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale. La Costituzione non stabilisce come risolvere un conflitto tra i due. Il Tribunale federale parte da tempo dal principio della priorità del diritto internazionale. Nel DTF 99 Ib 39 (1973) ha ammesso un'eccezione a tale principio e ha così, in riferimento al nome dell'allora ricorrente, creato la cosiddetta «prassi Schubert»: se il legislatore ha consapevolmente ignorato l'obbligo internazionale assumendosene la responsabilità politica, va applicata la legge federale più recente. Con il DTF 125 II 417 (PKK) è seguita la contro-eccezione: per gli obblighi in materia di diritti umani l'eccezione Schubert non vale. Secondo la IIa Camera di diritto pubblico (DTF 138 II 524 consid. 5.3.2) non è sufficiente che il conflitto di norme venga menzionato solo marginalmente nelle Camere. I rapporti esplicativi della commissione rilevano che i presupposti, a parte il caso Schubert stesso, non sono mai stati soddisfatti.

L'occasione: due considerandi della IIa Camera di diritto pubblico sull'ALC

L'occasione del progetto è il DTF 142 II 35. La IIa Camera di diritto pubblico ha ivi rilevato nel consid. 3.2: «L'eccezione sopra menzionata secondo la cosiddetta «prassi Schubert» non vale nel rapporto con l'Unione europea e gli obblighi assunti dalla Svizzera per via di trattato internazionale nel diritto della libera circolazione, poiché in tale contesto, attraverso la realizzazione della libertà fondamentale parzialmente adottata, si tratta di un'armonizzazione dell'ordinamento giuridico (partecipazione settoriale al mercato interno)» (traduzione libera). Il caso è però stato deciso diversamente: l'art. 121a Cost. non sarebbe direttamente applicabile, per cui non vi sarebbe un conflitto di norme (consid. 3.3). Nel DTF 148 II 169 consid. 5.2 la stessa Camera ha definito la prassi Schubert «giurisprudenza più antica - in gran parte non più applicabile -» (traduzione libera); la sentenza riguardava il Regolamento Dublino III, non l'ALC.

Consiglio federale e Ufficio federale di giustizia interpretano entrambi i passaggi come obiter dicta (Rapporto dell'Ufficio federale di giustizia del 20 aprile 2026). Il Tribunale federale non ha mai dovuto decidere un caso in cui il legislatore intendeva discostarsi consapevolmente dall'ALC. La commissione ritiene invece che la posizione del tribunale sia «più chiara di quanto rappresentato dal Consiglio federale» e intende garantire il margine di manovra del Parlamento.

Le riserve della commissione

La maggioranza della commissione si richiama al fatto che il considerando nel DTF 142 II 35 non sia formulato in modo incidentale, bensì motivato con riferimento alla giurisprudenza sull'ALC, e che il regesto parli di una conferma della giurisprudenza. Uno dei costituzionalisti consultati, un ex giudice federale, ha ritenuto imprevedibile come il Tribunale federale si posizionerà in futuro in caso di conflitti tra l'ALC e le leggi federali; un ancoraggio costituzionale o legislativo della prassi Schubert aumenterebbe la probabilità che una legge che si discosta consapevolmente venga applicata. L'altro ha fatto notare che la prassi non è mai stata formalmente abbandonata e che per farlo sarebbe necessario un procedimento coinvolgente le altre Camere (art. 23 LTF). La minoranza della commissione ritiene il progetto superfluo, poiché il Parlamento può già oggi stabilire espressamente nella singola legge che si discosta da un accordo.

Linea giurisprudenziale · Giurisprudenza · 1973–2026

Da Schubert a Berna: la linea in sei tappe

1973 – DTF 99 Ib 39: Un decreto federale più recente sull'acquisto di fondi prevale su un più antico trattato di domicilio, poiché il legislatore si è discostato consapevolmente (consid. 3 e 4).

1999 – DTF 125 II 417: Contro-eccezione per gli obblighi in materia di diritti umani (consid. 4d). La CEDU prevale anche su una legge che si discosta consapevolmente.

2015 – DTF 142 II 35: La IIa Camera di diritto pubblico dichiara l'eccezione Schubert inapplicabile nel diritto della libera circolazione (consid. 3.2), ma decide sulla base della mancanza di diretta applicabilità dell'art. 121a Cost. (consid. 3.3).

2022 – DTF 148 II 169: La stessa Camera parla di una «giurisprudenza più antica - in gran parte non più applicabile -» (consid. 5.2); l'oggetto è la detenzione Dublino.

2024 – 8C_36/2024: La IVa Camera di diritto pubblico esamina una discriminazione indiretta ai sensi dell'ALC richiamandosi alla prassi Schubert come eccezione vigente, senza confrontarsi con il DTF 142 II 35; esclude una deviazione consapevole.

2026 – Tribunale amministrativo di Berna: Applica l'art. 37 cpv. 1 LAMal nonostante un presunto conflitto con l'ALC (cfr. infra).

La linea non mostra un atteggiamento uniforme delle Camere. Un chiarimento coordinato ai sensi dell'art. 23 LTF non ha avuto luogo finora.

Commentato: 8C_36/2024

Commento · Pratica cantonale · Tribunale amministrativo di Berna

Un tribunale cantonale applica Schubert

Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna doveva decidere il 7 settembre 2026 sull'ammissione all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di una medico specialista formata in Germania (sentenza 100.2024.269). L'art. 37 cpv. 1 LAMal prescrive tre anni di attività presso una struttura svizzera di perfezionamento. Il tribunale ha ravvisato un effettivo conflitto di norme con l'art. 55 della Direttiva 2005/36/CE (allegato III ALC), non risolvibile mediante interpretazione.

Ciononostante ha applicato la legge. Le Camere avrebbero approvato la disposizione consapevoli delle riserve del Consiglio federale quanto alla compatibilità con l'ALC e in seguito avrebbero intenzionalmente circoscritto un'eccezione. Il DTF 142 II 35 e il DTF 148 II 169 non si pongono in contrasto: mancherebbe una giurisprudenza consolidata e coordinata tra le Camere, e la IVa Camera di diritto pubblico nel 2024 (8C_36/2024) avrebbe continuato a esaminare la prassi Schubert nel contesto dell'ALC. Sarebbe «funzionalmente e sotto il profilo delle competenze non compito del Tribunale amministrativo» (traduzione libera) negare l'applicazione di una legge determinante ai sensi dell'art. 190 Cost.

La sentenza dimostra che la questione non si pone soltanto con i Bilaterali III. Un ricorso presso il Tribunale federale era possibile. Non sappiamo se sia stato presentato. Qualora venisse presentato, il Tribunale federale potrebbe chiarire la questione autonomamente prima che il Parlamento decida.

Commentato: 8C_36/2024

Rassegna stampa · Recezione · Media e blog

Eco sui media e nei blog

La NZZ («Paura dei propri giudici») e il Tages-Anzeiger («Prassi Schubert: i consiglieri agli Stati vogliono garantire regole speciali svizzere») hanno ripreso il progetto nella stampa domenicale del 1° novembre 2026; entrambi gli articoli non erano accessibili a causa del paywall.

La Walliser Zeitung ha riportato il 22 ottobre la consultazione e ha posto in relazione con la votazione popolare sui Bilaterali III.

Già a maggio un articolo su unser-recht.ch, redatto da un ex giudice federale, si era espresso in modo critico, dopo che la CET-S aveva raccomandato un ancoraggio a livello costituzionale con 10 voti a 3. Il DTF 99 Ib 39 ossia la «prassi Schubert» sarebbe debolmente motivato, la prassi premiererebbe le violazioni consapevoli dei trattati e sarebbe in contrasto con il «pacta sunt servanda». Un ancoraggio nella Costituzione rappresenterebbe un segnale errato in politica estera. L'articolo distingue tale aspetto dalle possibilità di deviazione regolate contrattualmente nel pacchetto.

A margine · Procedura · Calendario

Calendario

La consultazione è aperta fino al 4 dicembre 2026, più breve del solito. La CIP-S intende portare il disegno nel Consiglio degli Stati nella sessione primaverile 2027, affinché possa essere esaminato in parallelo al pacchetto Bilaterali III (26.023). La commissione è entrata nel merito con 7 voti a 3 e 1 astensione. La legge della variante 2 entrerebbe in vigore solo se il decreto di approvazione della parte di stabilizzazione viene approvato.

Per approfondire · glossagens.ch · Per approfondire

Costituzione e diritto internazionale su glossagens.ch

La pagina tematica Rapporto tra diritto costituzionale e diritto internazionale inquadra la prassi Schubert e quella PKK nella giurisprudenza relativa all'art. 5 cpv. 4 e all'art. 190 Cost. Interpreta il DTF 142 II 35 come esclusione della prassi Schubert nel diritto del mercato interno. Se questo considerando fosse portante è proprio controverso, ed è su questo interrogativo che si fonda il progetto della CIP-S.

Fonti (6)