Editoriale · Diritto processuale penale · Profili del DNA
La prassi ginevrina in materia di DNA davanti al Tribunale federale
Dalla primavera del 2026 la II Camera penale ha deciso una serie di ricorsi contro ordinanze del Ministero pubblico ginevrino che disponevano l'«allestimento» di un profilo del DNA. I casi si assomigliano: gli imputati sono per lo più persone straniere senza diritto di soggiorno, fermate a Ginevra per soggiorno illegale, violazione di un divieto di zona o per piccole quantità di cocaina. Il Ministero pubblico dispone al momento del fermo l'allestimento del profilo del DNA per chiarire eventuali ulteriori reati in materia di stupefacenti ancora sconosciuti. La Chambre pénale de recours della Cour de justice ha confermato queste ordinanze nei casi qui discussi. In 7B_642/2025 e 7B_942/2025 si trattava di tre ordinanze ciascuna contro la stessa persona nell'arco di pochi mesi.
La cornice giuridica
La base giuridica è l'art. 255 cpv. 1bis CPP, in vigore dal 1° gennaio 2024: «È inoltre possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA dell'imputato se in base a indizi concreti si può ritenere che possa aver commesso ulteriori crimini o delitti.» La disposizione serve a chiarire reati passati (misura repressiva); la registrazione in vista di reati futuri è disciplinata dall'art. 257 CPP ed è riservata al giudice che pronuncia la sentenza. Entrambe le norme codificano la giurisprudenza precedente, secondo cui i profili del DNA non possono essere allestiti sistematicamente da tutti gli imputati (DTF 145 IV 263).
Il prelievo del campione e il profilo costituiscono un'interferenza nella libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) e nell'autodeterminazione informativa (art. 13 cpv. 2 Cost., art. 8 CEDU). Pertanto necessitano di una base legale, di un interesse pubblico e devono essere proporzionati (art. 36 Cost., art. 197 cpv. 1 CPP). La conservazione e la cancellazione nel sistema d'informazione CODIS sono disciplinate, tramite l'art. 259 CPP, dalla legge sui profili del DNA. Il suo art. 16 prevede dal 1° agosto 2023 termini di cancellazione da 5 a 40 anni a seconda della sanzione, che decorrono dall'entrata in giudicato della sentenza; in caso di assoluzione il profilo viene cancellato, in caso di archiviazione un anno dopo (7B_139/2026 consid. 5.1.3).
Importante per i casi ginevrini è un dettaglio tecnico: ogni profilo è collegato a un procedimento tramite un numero di controllo del procedimento (PCN). Se il profilo è già conservato, in caso di nuova ordinanza non viene allestito nuovamente, bensì «registrato supplementarmente» sotto un'ulteriore PCN. Poiché un profilo con più PCN rimane conservato fino al termine di cancellazione più tardivo, la registrazione supplementare può prolungare la durata di conservazione. Il Tribunale federale valuta pertanto anche la semplice registrazione supplementare come un'interferenza nei diritti fondamentali autonoma (7B_139/2026 consid. 4.3 e 5.2).
Due esami distinti
Dalle sentenze emerge un programma di esame in due tappe. In primo luogo occorrono indizi concreti e seri che la persona possa aver commesso ulteriori reati di una certa gravità. A ciò non hanno resistito le ordinanze in 7B_948/2025 e 7B_942/2025: condanne precedenti per reati in materia di stupefacenti risalenti a circa otto anni prima, il controllo in un quartiere noto per il traffico di stupefacenti e l'assenza di indicazioni sul reddito non erano sufficienti, né singolarmente né nel complesso. In 7B_642/2025 invece il ricorrente era stato sorpreso tra marzo e agosto 2025 per quattro volte nello stesso luogo di spaccio, più volte con cocaina e denaro contante non giustificato; ciò è bastato.
In secondo luogo, qualora un profilo sia già conservato, la nuova ordinanza dev'essere a sua volta necessaria. Qui interviene la decisione a cinque giudici 7B_139/2026, destinata alla pubblicazione. La valutazione della necessità deve misurarsi in base a quanto a lungo il profilo rimane comunque conservato. Il profilo del ricorrente era conservato fino ad almeno il 2044, i reati in materia di stupefacenti in questione si prescrivono dopo dieci o quindici anni (art. 97 cpv. 1 lett. b e c CP). Le autorità penali potevano utilizzare il profilo conservato per ogni confronto; un prolungamento del termine di cancellazione non recava alcun vantaggio riconoscibile ai fini dell'accertamento, bensì un'ulteriore interferenza. Le ordinanze erano sproporzionate (consid. 5.5).
Cosa ha sbagliato l'autorità inferiore
La camera di ricorso in 7B_139/2026 ha ritenuto che fosse sufficiente che i presupposti dell'art. 255 cpv. 1bis CPP fossero nuovamente adempiuti; un interesse pubblico preponderante sussisterebbe anche qualora il profilo fosse già stato allestito più volte e fosse cancellato solo tra molti anni (consid. 5.4). Il Ministero pubblico aveva ammesso esso stesso davanti al Tribunale federale che le ordinanze servivano unicamente a prolungare la durata di conservazione (consid. 4.3). Mancava così l'esame autonomo della necessità preteso dal Tribunale federale.
Nelle sentenze del 14 ottobre 2026, 7B_1197/2025, 7B_1056/2025 e 7B_936/2025, messo in linea oggi, la stessa carenza si ripete sotto il profilo processuale: l'autorità inferiore ha riprodotto la censura secondo cui il profilo era già conservato, ma non ha accertato se ciò corrispondesse al vero e quale termine di cancellazione fosse in corso. Senza questi fatti non è possibile esaminare la proporzionalità; il Tribunale federale ha annullato le decisioni ai sensi dell'art. 112 cpv. 3 LTF e ha rinviato le cause.
Il Tribunale federale non ha invece censurato il fatto che la camera di ricorso abbia fatto ricorso alla direttiva A.5 del Procuratore generale ginevrino: essa non vincola i tribunali, ma poteva essere utilizzata a scopo illustrativo (7B_642/2025 consid. 4.5.6).
Commentato: 7B_139/2026, 7B_642/2025, 7B_936/2025, 7B_1197/2025, 7B_1056/2025, 7B_942/2025, 7B_948/2025