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Riassunto della sentenza del Tribunale federale generato dall'IA tramite opencaselaw.ch. Nessuna garanzia sull'esattezza delle informazioni.

Diritto delle assicurazioni sociali  ·  Sentenza 8C_36/2026  ·  del 17.09.2026

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (calcul du droit à la prestation)

Traduzione automatica del riassunto tedesco (generata dall'IA). Versione tedesca

8C_36/2026 — Rinuncia al patrimonio nel regime matrimoniale e liquidazione coniugale nel diritto delle prestazioni complementari

Materia: diritto della previdenza sociale (prestazioni complementari) · Autorità inferiore: Tribunal cantonal du Jura, Cour des assurances (PC 1/2025) · Composizione: IVa Corte di diritto pubblico, giudice Viscione (presidente), giudici Maillard, Heine, Scherrer Reber, Métral; cancelliera Castella · Esito del procedimento: ricorso parzialmente accolto, causa rinviata alla cassa di compensazione per nuova decisione

Executive Summary

  • Punto centrale: La cassa di compensazione aveva negato le prestazioni complementari a una pensionata AVS perché, in occasione della cancellazione del suo diritto di usufrutto testamentario sugli immobili dei genitori nel 2023, avrebbe presumibilmente rinunciato al proprio credito di partecipazione coniugale (rinuncia al patrimonio ex art. 11a LPC) e la sua sostanza superasse la soglia di 100'000 franchi.
  • Decisione: Il Tribunale federale annulla la decisione cantonale: il credito coniugale si era estinto al più tardi con la divisione ereditaria del 1999, non già nel 2023 in occasione della vendita degli immobili; un'eventuale rinuncia sarebbe inoltre già da tempo ridotta a zero secondo la regola di ammortamento di cui all'art. 17e OPC. La causa è rinviata per l'accertamento del valore dell'usufrutto cancellato.
  • Importanza: Il tribunale precisa la dottrina della rinuncia all'interfaccia tra diritto del regime matrimoniale e diritto successorio: la liquidazione del regime matrimoniale deve precedere la divisione ereditaria, può sussistere una divisione in natura anche senza un contratto di divisione ereditaria formale, e l'ammortamento annuale del patrimonio da rinuncia ex art. 17e OPC va considerato pienamente nel tempo.

Fatto

A.________, nata nel 1934, percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS. Il marito C.________, deceduto nel 1998, aveva, con testamento olografo del 29 agosto 1998, attribuito alla moglie il diritto di usufrutto sull'insieme del suo patrimonio ereditario (art. 473 CC). Questo comprendeva diversi immobili del Comune di D.________. I coniugi erano soggetti al regime matrimoniale ordinario della partecipazione agli acquisti.

Nel gennaio 2023 A.________ ha acconsentito alla cancellazione del suo diritto di usufrutto sui suddetti immobili, senza controprestazione. I figli hanno venduto gli immobili come proprietari per 340'000 franchi (contratto di compravendita del 27 gennaio 2023). Il 19 marzo 2024 A.________ ha presentato una domanda di prestazioni complementari all'AVS/AI. La cassa di compensazione del Cantone Giura ha respinto la domanda perché assumeva una sostanza netta superiore alla soglia di 100'000 franchi. Ha computato a carico della ricorrente una rinuncia al patrimonio pari alla metà del ricavato della vendita, ossia 170'000 franchi, poiché tale importo corrispondeva, a suo avviso, al credito di partecipazione coniugale cui la ricorrente avrebbe rinunciato. Il tribunale cantonale ha confermato questa opinione con sentenza del 27 novembre 2025.

Considerazioni

Dottrina della rinuncia e soglia patrimoniale

Il Tribunale federale espone i fondamenti giuridici della dottrina della rinuncia. Secondo la giurisprudenza consolidata, nell'ambito dell'art. 9a LPC possono essere considerati solo valori patrimoniali effettivamente esistenti, di cui l'avente diritto alle prestazioni può disporre senza restrizioni. Una rinuncia al patrimonio (dessaisissement) sussiste quando una persona cede valori patrimoniali senza obbligo giuridico e senza controprestazione adeguata; questi due requisiti vanno intesi in via alternativa, non cumulativa (DTF 151 V 326 consid. 7.1). La sostanza cui si è rinunciato ex art. 11a cpv. 2–4 LPC fa parte anch'essa, secondo l'art. 9a cpv. 3 LPC, della sostanza netta determinante per la soglia patrimoniale (DTF 150 V 440 consid. 4.1; DTF 127 V 248 consid. 4a).

Le disposizioni rilevanti recano:

Art. 9a LPC (RS 831.30)Commentario su glossagens.ch

«1 Hanno diritto alle prestazioni complementari le persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti: a. 100 000 franchi per le persone sole; b. 200 000 franchi per le coppie sposate; c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI. 2 Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza netta di cui al capoverso 1. 3 La sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a capoversi 2–4 fa parte della sostanza netta di cui al capoverso 1. 4 Se adegua le prestazioni di cui all'articolo 19, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi di cui al capoverso 1.»

Art. 11a cpv. 2 LPC (RS 831.30)«Gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta.»

Rapporto tra liquidazione del regime matrimoniale e divisione ereditaria

La morte di un coniuge pone fine sia al matrimonio che al regime matrimoniale (art. 204 CC) e apre contestualmente la successione ereditaria (art. 537 CC). La liquidazione del regime matrimoniale deve necessariamente precedere quella successoria, poiché la massa ereditaria comprende un eventuale credito di partecipazione del coniuge defunto nei confronti del superstite. Nell'ambito della partecipazione agli acquisti, ciascun coniuge o i suoi eredi hanno diritto alla metà dell'eccedente dell'altro (art. 215 CC). Dal punto di vista del diritto delle prestazioni complementari, il Tribunale federale ha già affermato che il credito di partecipazione si concreta in un credito definitivo solo al momento della morte di un coniuge o in caso di divorzio; durante il matrimonio si tratta solo di un diritto «in via di acquisizione» (traduzione libera), che non è considerato nel calcolo delle PC (DTF 127 V 248 consid. 4c; DTF 8C_159/2026 consid. 4.2.3). Il credito si prescrive in dieci anni (art. 127 CO) e diviene esigibile al termine della liquidazione del regime matrimoniale.

Correzione dell'autorità inferiore: vi era stata una divisione ereditaria (partage manuel)

L'autorità inferiore aveva assunto che non fosse stata accertata alcuna divisione ereditaria né che tale divisione fosse determinante. Questa opinione non supera l'esame del Tribunale federale. L'art. 634 CC distingue due forme di divisione ereditaria: la divisione in natura (partage manuel) e il contratto di divisione scritto:

Art. 634 CC (RS 210)«1 La divisione produce i suoi effetti tra gli eredi dal momento della formazione ed accettazione dei lotti o della firma del contratto di divisione. 2 Il contratto di divisione richiede per la sua validità la forma scritta.»

Il documento notarile del 31 marzo 1999 non costituisce un contratto di divisione ereditaria ai sensi dell'art. 634 cpv. 1, fine, CC, poiché non è sottoscritto dagli eredi e non contiene regole di divisione. Ciò non significa tuttavia che non abbia avuto luogo una divisione ereditaria. Il documento contiene invece l'istanza di trascrizione nel registro fondiario per l'iscrizione del diritto di usufrutto della ricorrente sugli immobili e per il trasferimento della proprietà ai figli. A tale istanza è stata data seguito: i figli sono divenuti nudi proprietari, la ricorrente è divenuta usufruttuaria. Il Tribunale federale integra gli accertamenti di fatto lacunosi (art. 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 2 LTF) e accerta che nel caso di specie sussiste una divisione in natura (partage manuel) ai sensi dell'art. 634 cpv. 1, inizio, CC: gli immobili sono passati nella sfera giuridica individuale degli eredi mediante il trasferimento nel registro fondiario (DTF 102 II 197 consid. 3a; 5A_707/2020 consid. 5.1).

Poiché la liquidazione del regime matrimoniale deve necessariamente precedere quella successoria, la ricorrente ha rinunciato al più tardi con la divisione ereditaria del 1999 a un eventuale credito di partecipazione coniugale. È pertanto inesatto che al momento della vendita degli immobili nel 2023 la ricorrente disponesse ancora di tale credito. Per il resto, a quel momento sia l'azione di petizione di eredità (art. 600 CC), sia l'azione di rinunzia a un legato di usufrutto (DTF 70 II 142 consid. 2), sia l'azione del coniuge creditore contro terzi (art. 220 cpv. 2 CC) erano già prescritte da tempo.

Nessun patrimonio da rinuncia dal credito di partecipazione

L'autorità inferiore aveva attribuito forfettariamente al credito di partecipazione un valore di 170'000 franchi, corrispondente alla metà del prezzo di vendita degli immobili. Ciò è insostenibile: l'autorità inferiore ammette essa stessa di non conoscere la composizione della massa ereditaria, ma assume ciononostante che gli immobili venduti fossero acquisti del marito. Inoltre non prende in considerazione gli ulteriori passaggi della liquidazione del regime matrimoniale, in particolare l'accertamento degli acquisti della ricorrente e di un eventuale diritto all'eccedente degli eredi del defunto.

Anche se si assumesse che la ricorrente nel 1999 avesse rinunciato senza controprestazione a un credito di partecipazione di 170'000 franchi, l'importo computabile del patrimonio da rinuncia al momento della domanda di prestazioni complementari del 19 marzo 2024 sarebbe stato ridotto a zero. Secondo l'art. 17e OPC (RS 831.301) l'importo computabile del patrimonio da rinuncia è ridotto annualmente di 10'000 franchi. Con una rinuncia nel 1999 l'importo sarebbe stato completamente ammortizzato al più tardi dopo 17 anni, ossia al più tardi entro il 2016.

Non può pertanto essere computato alcun importo come patrimonio da rinuncia derivante da un credito di partecipazione coniugale. Tuttavia la cancellazione del diritto di usufrutto sugli immobili ereditati nel gennaio 2023 è da esaminare quale possibile rinuncia al patrimonio. La causa è rinviata alla cassa di compensazione per accertare il valore del diritto di usufrutto cui la ricorrente ha rinunciato e la consistenza patrimoniale al momento determinante (art. 12 LPC). La decisione di tassazione 2022, che indica una sostanza di 175'105 franchi, non può in tale contesto essere assunta acriticamente, poiché si riferisce a un anno in cui la ricorrente era ancora usufruttuaria degli immobili venduti nel 2023.

Inquadramento nella giurisprudenza

Conferma della dottrina della rinuncia

La sentenza conferma la consolidata dottrina della rinuncia del Tribunale federale, secondo cui nel calcolo delle PC possono essere inclusi solo valori patrimoniali effettivamente esistenti e liberamente disponibili e una rinuncia sussiste quando una persona rinuncia al patrimonio senza obbligo giuridico o senza controprestazione adeguata (DTF 151 V 326 consid. 7.1; DTF 150 V 440 consid. 4.1). Questi principi, esposti nella dottrina della rinuncia nella pagina tematica Glossagens sulle prestazioni complementari, vengono qui applicati a una fattispecie particolare: la rinuncia a un credito di partecipazione coniugale nell'ambito della divisione ereditaria. Il Tribunale federale aveva già affrontato in DTF 131 V 329 consid. 4.4 gli elementi costitutivi del patrimonio da rinuncia e ivi aveva affermato l'interpretazione alternativa, non cumulativa dei requisiti «senza obbligo giuridico» e «senza controprestazione adeguata», che la presente sentenza conferma espressamente al consid. 6.1.

Precisazione: liquidazione del regime matrimoniale prima della divisione ereditaria e divisione in natura senza contratto formale

La principale precisazione giuridica della sentenza concerne il rapporto tra liquidazione del regime matrimoniale e divisione successoria. Il Tribunale federale precisa che la liquidazione del regime matrimoniale deve necessariamente precedere la divisione ereditaria, poiché la massa ereditaria comprende un eventuale credito di partecipazione del coniuge defunto. Ciò significa che un'eventuale rinuncia al credito coniugale avviene al momento della divisione ereditaria, non solo in caso di successiva alienazione immobiliare. Questa sistematica è riconosciuta nella dottrina (Steinauer/Fontoulakis e Hausheer/Aebi-Müller, che il tribunale cita espressamente), ma finora non è stata esposta con tale rigore nel contesto del diritto delle PC.

Parimenti il tribunale precisa il concetto di divisione in natura (partage manuel) ex art. 634 CC: un documento notarile che, pur non soddisfacendo i requisiti formali di un contratto di divisione ereditaria, contiene un'istanza di trascrizione nel registro fondiario per il trasferimento della proprietà agli eredi, può costituire una divisione in natura se ad esso è stata data seguito. Il trasferimento nel registro fondiario determina il passaggio degli immobili nella sfera giuridica individuale degli eredi e pertanto la conclusione della divisione (DTF 102 II 197 consid. 3a). L'autorità inferiore aveva misconosciuto questo aspetto civilistico e si era basata esclusivamente sull'assenza di un contratto di divisione formale.

Ammortamento del patrimonio da rinuncia

Di grande rilevanza pratica è l'accertamento che un patrimonio da rinuncia risalente a decenni prima possa essere interamente ridotto a zero secondo la regola di ammortamento di cui all'art. 17e OPC. La riduzione annuale di 10'000 franchi comporta che una rinuncia del 1999 in caso di domanda di PC nel 2024 non possa più essere considerata. Questa conclusione conferma la prassi di ammortamento esposta nel Commentario Glossagens all'art. 9a LPC e colma una lacuna che si creerebbe se il patrimonio da rinuncia rimanesse computabile senza limiti di tempo. Il Commentario all'art. 9a LPC su glossagens.ch richiama l'ammortamento ai numeri di margine 13 e 14 e rinvia al fondamento legale nell'OPC.

Delimitazione rispetto a 8C_174/2026

Nel TF 8C_174/2026 del 25 giugno 2026, discusso diffusamente nel Commentario Glossagens all'art. 9a LPC, il Tribunale federale aveva dovuto pronunciarsi su un usufrutto sul patrimonio ereditario convenuto per contratto successorio. In quella sede il valore attuale del patrimonio gravato da usufrutto è stato computato come sostanza della beneficiaria, poiché l'esonero dall'obbligo di surrogazione ex art. 772 CC non ha alcuna rilevanza nel diritto delle PC. La presente sentenza se ne distingue: qui non si tratta del computo di un diritto di usufrutto esistente, bensì della cancellazione di tale diritto senza controprestazione come possibile rinuncia al patrimonio. La questione di quale valore abbia l'usufrutto cancellato e se ciò comporti il superamento della soglia patrimoniale è rimessa alla nuova valutazione della cassa di compensazione.

Parallelismo con 9C_422/2021 e P_24/98

Un caso materialmente simile è il TF 9C_422/2021 del 23 marzo 2022: in quel caso la ricorrente aveva ceduto la sua quota nella comunità ereditaria del marito defunto ai figli, e il Tribunale federale doveva esaminare se ciò costituisse una rinuncia al patrimonio, che riguardava tanto la partecipazione all'eredità quanto la partecipazione alla liquidazione del regime matrimoniale (consid. 4.1). La presente sentenza conferma la sistematica ivi esposta, secondo cui la liquidazione del regime matrimoniale precede quella successoria, e la applica alla questione aggiuntiva se e quando abbia avuto luogo una rinuncia al credito di partecipazione. Anche il caso più remoto P_24/98 del 26 gennaio 2000, parimenti del Cantone Giura e parimenti contro la stessa cassa di compensazione, trattava di un diritto di usufrutto e di un'eventuale rinuncia al patrimonio nel contesto delle PC ed è un precursore, sotto il profilo dogmatico-storico, dell'attuale dottrina della rinuncia.

Conclusione

La sentenza costituisce un chiarimento di natura pratica dell'interfaccia tra diritto del regime matrimoniale e diritto delle prestazioni complementari. Le affermazioni centrali possono essere sintetizzate in tre punti: In primo luogo, la liquidazione del regime matrimoniale deve necessariamente precedere la divisione ereditaria, per cui una rinuncia al credito di partecipazione coniugale avviene al momento della divisione ereditaria, non solo in caso di successiva alienazione immobiliare. In secondo luogo, può sussistere una divisione in natura (partage manuel) anche senza un contratto di divisione ereditaria formale, qualora gli immobili siano stati trasferiti nel registro fondiario a favore degli eredi. In terzo luogo, l'ammortamento del patrimonio da rinuncia ex art. 17e OPC ha piena efficacia nel tempo: una rinuncia risalente a decenni prima non può più essere considerata in caso di successiva domanda di PC. La questione aperta del valore dell'usufrutto cancellato è rimessa alla cassa di compensazione per la nuova valutazione, con la quale il Tribunale federale corregge un accertamento lacunoso dei fatti da parte dell'autorità inferiore e tutela il diritto della ricorrente di essere sentita.

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