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Riassunto della sentenza del Tribunale federale generato dall'IA tramite opencaselaw.ch. Nessuna garanzia sull'esattezza delle informazioni.

Diritto delle assicurazioni sociali  ·  Sentenza 8C_285/2026  ·  del 09.10.2026

Invalidenversicherung (Neuanmeldung; Invalidenrente)

Traduzione automatica del riassunto tedesco (generata dall'IA). Versione tedesca

8C_285/2026 — Nuova richiesta nell'assicurazione invalidità: Non si entra nel merito senza una modificazione dei reperti resa verosimile

Ambito giuridico: Diritto della previdenza sociale (assicurazione invalidità) · Autorità inferiore: Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo · Composizione: IV. Sezione di diritto pubblico, giudice federale Viscione (presidente), giudice federale Maillard, giudice federale Heine; cancelliera Aliu · Esito del procedimento: Ricorso respinto

Executive Summary

  • Punto chiave: Dopo una soppressione della rendita fondata su una perizia polidisciplinare, una nuova richiesta deve essere sostenuta dalla dimostrazione verosimile di una modificazione dei reperti rilevante ai fini delle prestazioni intercorsa dall'ultimo esame complessivo del diritto alle prestazioni. Una mera conferma di diagnosi note o una valutazione medica divergente di disturbi immutati non è sufficiente.
  • Decisione: Il Tribunale federale conferma la sentenza dell'autorità inferiore e la decisione di non entrare nel merito dell'Ufficio AI. La ricorrente non ha reso verosimile un peggioramento del proprio stato di salute dopo la soppressione della rendita per il 31 marzo 2021.
  • Significato: La sentenza ribadisce la prassi rigorosa in materia di art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, secondo cui l'onere della prova per una modificazione dei fatti grava sulla persona assicurata e il periodo valutativo è delimitato dalla decisione di non entrare nel merito. I rapporti medici datati dopo l'emissione della decisione di non entrare nel merito restano fuori dal potere di verifica giudiziaria.

Fatti

Anamnesi e prima concessione della rendita

A.________, nata nel 1984, ausiliare di cura di professione, soffre di una cardiopatia presente fin dalla nascita (cosiddetto «double inlet left ventricle»). Dopo l'impianto di un pacemaker il 29 gennaio 2007, si è registrata per la prima volta presso l'Ufficio AI di Basilea Campagna nel marzo 2007. Questo ha concesso l'approvazione dei costi per una riqualificazione a segretaria medica ovvero un diploma commerciale VSH con inclusa l'indennità giornaliera. A.________ ha conseguito il diploma di segretaria medica. Con decisione del 19 agosto 2013 l'Ufficio AI di Basilea Campagna ha concesso, a partire dal 1° gennaio 2008 — partendo da un grado d'invalidità del 45 % — un quarto di rendita.

Soppressione della rendita e nuove richieste

Nell'ambito di una revisione d'ufficio, l'Ufficio AI di Basilea Campagna ha richiesto una perizia polidisciplinare (medicina interna, psichiatria, cardiologia, ginecologia e reumatologia) presso l'asim Begutachtung (Ospedale universitario di Basilea), datata 3 dicembre 2020. Sulla base dell'80 % di capacità di lavoro in attività adeguata come segretaria medica ivi attestato, l'Ufficio AI ha determinato un grado d'invalidità del 36 % e con decisione del 12 febbraio 2021 ha disposto la soppressione della rendita d'invalidità per il 31 marzo 2021.

Una prima nuova richiesta del novembre 2021 è stata respinta dall'Ufficio AI di Basilea Campagna con decisione del 15 febbraio 2022 (non entrare nel merito). Dopo un trasferimento, A.________ ha presentato il 21 agosto 2024 un'ulteriore nuova richiesta presso l'Ufficio AI del Cantone di Zogo ora competente, richiamando la nota cardiopatia congenita e dolori alla zona lombare con irradiazione nelle gambe (prevalentemente a destra). Con decisione del 21 marzo 2025 l'Ufficio AI non è entrato nel merito.

Autorità inferiore e Tribunale federale

Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zogo ha respinto con sentenza del 16 marzo 2026 il ricorso presentato avverso tale decisione. Ha considerato che non era stato reso verosimile un peggioramento dello stato di salute dopo la soppressione della rendita per il 31 marzo 2021. A.________ adisce il Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico e chiede che l'Ufficio AI sia incaricato di entrare nel merito della nuova richiesta e di esaminare il diritto alle prestazioni.

Considerando

Quadro giuridico: nuova richiesta e applicazione analogica dei principi in materia di revisione

È controverso se l'autorità inferiore abbia violato il diritto federale confermando la decisione di non entrare nel merito dell'Ufficio AI. In caso di nuova richiesta per l'ottenimento di prestazioni, i principi in materia di revisione della rendita trovano applicazione analogica (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI; DTF 130 V 71 consid. 3.2.3). Una nuova richiesta è esaminata nel merito soltanto se la persona assicurata rende verosimile una modificazione dei fatti rilevante ai fini delle prestazioni intercorsa dall'ultimo esame complessivo del diritto alle prestazioni:

art. 87 cpv. 2 e 3 OAI (RS 831.201)

«2 Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. 3 Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2.»

La base legale determinante per la revisione della rendita è costituita dall'art. 17 cpv. 1 LPGA:

art. 17 cpv. 1 LPGA (RS 830.1)Commentario su glossagens.ch

«1 Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: a. subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o b. aumenta al 100 per cento.»

Dimostrazione verosimile e onere della prova

L'onere della prova per la sussistenza di una modificazione grava sulla persona assicurata (sentenza 8C_296/2025 del 30 gennaio 2026 consid. 3.1). Con il grado di prova della dimostrazione verosimile sono connesse prescrizioni ridotte: è sufficiente che vi siano almeno certi indizi della presenza del fatto giuridicamente rilevante fatto valere, anche se si può senz'altro ancora calcolare la possibilità che, a seguito di un accertamento approfondito, la modificazione invocata non venga confermata (DTF 149 V 177 consid. 4.7). Una modificazione dei fatti è rilevante quando si può ritenere che il diritto a una rendita d'invalidità sia fondato qualora le circostanze fatte valere dovessero rivelarsi esatte (loc. cit.).

Né un'incapacità di lavoro attestata in modo diverso rispetto a precedenti valutazioni mediche né un'inquadratura diagnostica divergente del disturbo fatto valere bastano di per sé per dedurre uno stato di salute modificato; è necessaria piuttosto una (rilevante) modificazione della situazione dei reperti (DTF 141 V 9 consid. 2.3). Se una modificazione rilevante ai fini del diritto alle prestazioni sia stata resa verosimile attiene a una questione di fatto, che il Tribunale federale può esaminare soltanto sotto il profilo dell'art. 105 cpv. 2 LTF (art. 97 cpv. 1 LTF). Questione di diritto valutabile liberamente è invece quali prescrizioni debbano essere poste alla dimostrazione verosimile (sentenza 8C_518/2025 del 23 marzo 2026 consid. 2.3).

Periodo valutativo determinante

La decisione del 21 marzo 2025 (decisione di non entrare nel merito) costituisce il limite temporale del potere di verifica giudiziario (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1; 130 V 138 consid. 2.1). L'autorità inferiore doveva pertanto esaminare se, dalla decisione di soppressione della rendita del 12 febbraio 2021 — sulla quale si fondava la perizia asim del 3 dicembre 2020 — fino alla decisione di non entrare nel merito del 21 marzo 2025 fosse stata resa verosimile una modificazione rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.

I rapporti del chiropratico curante del 3 aprile 2025 nonché del dott. med. D.________, medico specialista in chirurgia ortopedica, del 5 maggio 2025 e del 5 giugno 2025, prodotti dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all'autorità inferiore, recano data successiva all'emissione della decisione di non entrare nel merito e non rientrano nel periodo valutativo determinante. L'autorità inferiore si è tuttavia confrontata nel merito con questi rapporti, sebbene essi si collocassero al di fuori del suo potere di verifica temporale.

Nessuna modificazione della situazione dei reperti

L'autorità inferiore ha valutato l'intero complesso degli atti medici ed è giunta alla conclusione che non era stato reso verosimile alcun peggioramento dello stato di salute dopo la soppressione della rendita:

Reumatologico/ortopedico: La diagnosi presuntiva di un'irritazione della radice nervosa L4/L5, con irradiazione nella gamba, già considerata nel 2020, è stata nuovamente confermata da una neurologa per via strumentale mediante tomografia computerizzata. La situazione dei reperti si presenta tuttavia immutata rispetto a quella del 2020. Nuove tensioni sopravvenute nella zona cervicale/nucale (C5/C6) non vanno correttamente addotte come invalidanti, poiché perdurano solo da breve tempo e il trattamento è appena all'inizio.

Cardiologico: La situazione cardiaca è immutata, come del resto ha constatato anche lo SMR con rapporto del 23 settembre 2024. Sebbene sia comprensibile che, in presenza di una cardiopatia congenita e naturalmente evolutiva, un peggioramento sia prevedibile prima o poi. Finché il peggioramento è soltanto da attendersi in futuro ma non si è ancora verificato e non vi sono indizi che un'attività lavorativa adeguata favorirebbe un peggioramento, alla ricorrente deve continuare a essere imputata l'attività lavorativa sopportabile come segretaria medica.

Valutazione al di fuori della competenza specialistica: La neurologa ha effettuato una valutazione dell'incapacità di lavoro da un punto di vista cardiologico, senza essere a conoscenza della concessione originaria della rendita (dovuta principalmente al pacemaker nel frattempo rimosso). L'accertamento dell'autorità inferiore che si tratta di una valutazione al di fuori della competenza specialistica non è da censurare.

Motivi estranei all'invalidità e reddito ipotetico

La ricorrente continua a lavorare come ausiliare di cura, sebbene sappia dal 2007 che questo lavoro non corrisponde alla sua attività adeguata e che ella è stata riqualificata a spese dell'AI a segretaria medica. Il desiderio di non esercitare un'attività adeguata meno conciliabile con il lavoro familiare non comporta, dal punto di vista dell'AI, che questa non debba essere considerata come reddito ipotetico, poiché tali motivi devono restare non considerati in quanto estranei all'invalidità. Il reddito ipotetico conseguentemente conseguibile deve essere imputato alla persona assicurata.

Nessuna violazione del principio d'investigazione ufficiale e del diritto di essere sentito

Nel procedimento di nuova richiesta ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 e 3 OAI il principio d'investigazione ufficiale non ha alcun rilievo in quanto l'onere della prova in merito alla sussistenza di una modificazione verosimile grava sulla persona assicurata (sentenza 8C_56/2026 del 9 luglio 2026 consid. 4.2; DTF 130 V 64 consid. 5.2.5). Il complesso degli atti dell'Ufficio AI fino all'emissione della decisione di non entrare nel merito non è incompleto. Una violazione dell'obbligo di motivazione rispettivamente del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) non è riconoscibile, poiché il giudice cantonale ha potuto limitarsi agli aspetti essenziali per la decisione (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1).

Inserimento nella giurisprudenza

Conferma della giurisprudenza costante in materia di art. 87 cpv. 2 e 3 OAI

La sentenza si colloca nella linea giurisprudenziale consolidata in materia di nuova richiesta dopo un precedente rifiuto della rendita. L'idea di base secondo cui una nuova richiesta è esaminata nel merito soltanto se la persona assicurata rende verosimile una modificazione rilevante ai fini delle prestazioni risale al DTF 130 V 64, ove il Tribunale federale ha precisato l'onere della prova della persona assicurata e le prescrizioni per la dimostrazione verosimile di una modificazione determinante dei fatti. La base di comparazione temporale — determinante è l'ultima decisione passata in giudicato fondata su un esame nel merito del diritto alla rendita — è stata chiarita nel DTF 130 V 71 consid. 3 e confermata nel DTF 133 V 108 consid. 5.4 (cfr. in proposito l'esposizione nel Commentario all'art. 17 LPGA, marg. 9, secondo cui in caso di nuova richiesta dopo un precedente rifiuto della rendita le regole di revisione si applicano analogicamente e la persona assicurata deve rendere verosimile una modificazione essenziale dall'ultima decisione di respingimento).

La decisione in esame conferma questi principi in un caso in cui era preceduta la soppressione della rendita (non un mero rifiuto della rendita). L'Ufficio AI aveva soppresso la rendita nel 2021 sulla base della perizia asim, e la ricorrente doveva rendere verosimile, per la sua nuova richiesta del 2024, un peggioramento dopo questa decisione di soppressione della rendita. Il Tribunale federale chiarisce che i principi della nuova richiesta valgono non solo dopo un rifiuto della rendita in senso stretto, ma anche dopo una soppressione della rendita — una differenziazione che emerge già dal tenore dell'art. 87 cpv. 3 OAI («negati») in applicazione analogica e nella prassi è indiscussa.

Rapporto con il DTF 141 V 9: modificazione della situazione dei reperti vs. valutazione divergente

Centrale è l'applicazione del principio desunto dal DTF 141 V 9 consid. 2.3, secondo cui né un'incapacità di lavoro attestata in modo diverso né un'inquadratura diagnostica divergente bastano di per sé per dedurre uno stato di salute modificato; è necessaria una (rilevante) modificazione della situazione dei reperti. La sentenza applica concretamente questo parametro: La conferma per tomografia computerizzata dell'irritazione della radice nervosa L4/L5 già accertata come diagnosi presuntiva nel 2020 non costituisce una modificazione della situazione dei reperti, bensì unicamente una diagnosi di conferma del medesimo quadro clinico. Ciò corrisponde alla distinzione dogmatica nel Commentario all'art. 17 LPGA, marg. 6, secondo cui una mera valutazione medica divergente di un quadro clinico sostanzialmente immutato non costituisce un motivo di revisione.

La sentenza precisa questo principio per la situazione particolare della nuova richiesta dopo soppressione della rendita: Anche se una diagnosi viene confermata per via strumentale per la prima volta (qui: constatazione TC dell'irritazione L4/L5), ciò rimane irrilevante finché le ripercussioni funzionali sono immutate. La neurologa ha dedotto dalla diagnosi confermata un'incapacità di lavoro, ma lo ha fatto al di fuori della propria competenza specialistica, da una prospettiva cardiologica e senza conoscere l'anamnesi reddituale — una circostanza che l'autorità inferiore ha correttamente qualificato come deficit della valutazione delle prove.

Periodo valutativo e potere di verifica giudiziario

La delimitazione del periodo valutativo mediante la decisione di non entrare nel merito (qui: 21 marzo 2025) segue la giurisprudenza relativa al DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 e al DTF 130 V 138 consid. 2.1. Il Tribunale federale ribadisce che i rapporti medici datati dopo l'emissione della decisione di non entrare nel merito non coprono il periodo valutativo determinante — una chiara delimitazione che tutela le persone assicurate dal generare, nel procedimento di ricorso, rapporti successivi che estendono il periodo valutativo. L'autorità inferiore ha potuto considerare questi rapporti nell'ambito della propria valutazione delle prove (come ha fatto), ma non era tenuta a farlo per sorreggere la decisione di non entrare nel merito.

Nella pagina tematica sull'assicurazione invalidità su glossagens.ch viene illustrato questo nesso: dopo un respingimento passato in giudicato, una nuova richiesta è esaminata soltanto se viene resa verosimile una modificazione delle circostanze in misura rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. La sentenza in esame illustra che questo esame è limitato temporalmente e che una persona assicurata che fa valere per anni gli stessi disturbi, senza apportare nuovi reperti oggettivi, non può estendere il periodo valutativo mediante rapporti presentati successivamente.

Rapporto con 9C_247/2025: medesima questione giuridica, diversa costellazione

Un caso comparabile è stato deciso con 9C_247/2025 del 29 maggio 2026. Anche in quel caso si trattava di una nuova richiesta dopo un precedente esame della rendita, nel quale un peggioramento non era stato reso verosimile. Il Tribunale federale ha ivi ribadito che un mero aggravamento sintomatico senza prova oggettiva non basta e che le decisioni passate in giudicato non possono essere eluse mediante rapporti presentati successivamente. La decisione in esame conferma questa linea e la completa con la questione specifica del periodo valutativo in caso di soppressione della rendita (rispetto a rifiuto della rendita) nonché con la delimitazione delle valutazioni al di fuori della competenza specialistica.

Un caso contrastante è 9C_518/2025 del 23 marzo 2026, nel quale il Tribunale federale ha censurato una valutazione delle prove cantonale, poiché il giudice si era discostato senza motivazione medica dalle conclusioni di una perizia riconosciuta come pienamente probante. Mentre in quel caso la valutazione delle prove dell'autorità inferiore è stata censurata, la decisione in esame conferma una valutazione delle prove dell'autorità inferiore che proprio non ha operato uno scostamento inammissibile dalla perizia, bensì ha riprodotto la perizia asim in modo non arbitrario e ha correttamente classificato i nuovi rapporti come non idonei a rendere verosimile.

Motivi estranei all'invalidità: conferma della giurisprudenza sul reddito ipotetico

La considerazione che il desiderio di un'attività meglio conciliabile con il lavoro familiare resti non considerato in quanto estraneo all'invalidità e che il reddito ipotetico dall'attività adeguata sopportabile sia da imputare è in linea con la giurisprudenza costante. L'AI è un'assicurazione di integrazione: essa deve compensare le conseguenze economiche dell'invalidità, ma non sovvenzionare preferenze professionali o interessi di conciliabilità familiare. La persona assicurata deve valorizzare nel miglior modo possibile la propria capacità residua nell'attività adeguata — un principio che è esposto anche nel Commentario all'art. 17 LPGA, marg. 8 in connessione con modificazioni della sfera lavorativa e adattamento.

Conclusione

La sentenza 8C_285/2026 è un'applicazione conseguente della giurisprudenza consolidata in materia di art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. Essa conferma che una nuova richiesta dopo una soppressione della rendita esige una modificazione dei reperti resa verosimile e che l'onere della prova grava sulla persona assicurata. I principi determinanti — la necessità di una modificazione della situazione dei reperti (non di una mera valutazione divergente) secondo il DTF 141 V 9, la delimitazione temporale del periodo valutativo mediante la decisione di non entrare nel merito e l'irrilevanza dei motivi estranei all'invalidità — sono applicati con conseguenza. La sentenza contribuisce alla sicurezza del diritto, scoraggiando le persone assicurate dal pretendere, mediante ripetute nuove richieste senza nuovi reperti sostanziali, un nuovo esame nel merito. Le spese giudiziarie di fr. 800.– sono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).

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