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Riassunto della sentenza del Tribunale federale generato dall'IA tramite opencaselaw.ch. Nessuna garanzia sull'esattezza delle informazioni.

diritto pubblico  ·  Sentenza 2C_664/2025  ·  del 17.09.2026

Aufenthaltsbewilligung

Traduzione automatica del riassunto tedesco (generata dall'IA). Versione tedesca

2C_664/2025 — Autorizzazione di soggiorno (domanda di riesame in caso di soggiorno illegale)

Ambito giuridico: Diritto degli stranieri · Istanza precedente: Tribunale amministrativo del Cantone di Berna, Sezione di diritto amministrativo, giudice unica · Composizione: II. Sezione di diritto pubblico, giudice federale Donzallaz (membro presidente), giudice federale Hänni, giudice federale Ryter, cancelliera Braun · Esito del procedimento: Ricorso respinto

Executive Summary

  • Punto chiave: un cittadino marocchino, la cui autorizzazione di soggiorno non è stata rinnovata nel 2016 per commissione di reati e il cui allontanamento è stato confermato passato in giudicato nel 2017, ma che non è mai partito, chiede l'esame nel merito di una nuova domanda di autorizzazione di soggiorno fondata sull'art. 8 CEDU, richiamando il rapporto con la figlia svizzera.
  • Decisione: il Tribunale federale conferma la decisione di non entrare nel merito. Né l'intensificazione del rapporto padre-figlia (compresa la custodia alternata dal 2024) né la pretesa astinenza costituiscono un cambiamento sostanziale delle circostanze, poiché si fondano in modo determinante sul soggiorno illegale in Svizzera e hanno pertanto soltanto peso ridotto. Anche la persistente commissione di reati fa sì che l'interesse pubblico all'allontanamento guadagni piuttosto in peso.
  • Significato: la sentenza conferma la linea consolidata, secondo cui le modifiche risultanti dal mancato rispetto di un allontanamento passato in giudicato non fondano un motivo di riesame, e delimita chiaramente il caso rispetto alla sentenza della Corte EDU Ghadamian contro Svizzera. Precisa che la custodia alternata su un figlio svizzero non provoca di per sé un cambiamento sostanziale delle circostanze, qualora si fondi su un soggiorno illegale.

Fatti

Il cittadino marocchino A.________ (nato nel 1979) è entrato in Svizzera il 5 maggio 2008 per sposarsi con una cittadina svizzera e ha ottenuto un'autorizzazione di soggiorno fondata sul matrimonio celebrato il 15 luglio 2008. Il 24 luglio 2008 è nata la figlia comune B.B.________, che possiede la cittadinanza svizzera. In seguito alla separazione del 2012 e al divorzio del 2018, la figlia è stata posta sotto la custodia condivisa dei genitori e la custodia esclusiva della madre. Il ricorrente ha ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno quale caso di rigore post-matrimoniale fino all'8 maggio 2016.

Con decreto del 15 dicembre 2016 il comune di Berna ha rifiutato l'ulteriore rinnovo per reiterate violazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici (in particolare reiterata commissione di reati) e ha allontanato il ricorrente. La decisione dell'allora Direzione della polizia e degli affari militari del Cantone di Berna del 20 novembre 2017 ha confermato l'allontanamento; il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso proposto avverso ad essa. Il ricorrente non ha ottemperato fino a oggi all'obbligo di lasciare il Paese.

Negli anni 2018 e 2021 il ricorrente ha presentato domande di riconcessione di un'autorizzazione di soggiorno, su ciascuna delle quali non è stato entrato nel merito (per mancanza di motivi di riesame). Il 22 dicembre 2022 ha presentato un'ulteriore domanda, fondata sull'art. 8 CEDU, richiamandosi al rapporto con la figlia. Il comune di Berna non vi è entrato nel merito il 28 febbraio 2023. La Direzione della sicurezza ha confermato questa decisione il 14 marzo 2024, e il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto il ricorso il 9 ottobre 2025. Con decreto dell'APMA dell'8 luglio 2024 la custodia sulla figlia era stata modificativamente attribuita a entrambi i genitori in regime alternato. La figlia è diventata maggiorenne il 24 luglio 2026 — nel corso del procedimento innanzi al Tribunale federale.

Considerazioni

Ammissibilità

Il Tribunale federale esamina d'ufficio i presupposti di ammissibilità (art. 29 cpv. 1 LTF). Nel campo del diritto degli stranieri il ricorso in materia di diritto pubblico contro le decisioni concernenti autorizzazioni di diritto degli stranieri è ammissibile soltanto se il diritto federale o internazionale riconosce un diritto all'autorizzazione (art. 83 lett. c n. 2 LTF e contrario). Per l'ammissibilità è sufficiente che la persona interessata esponga in modo plausibile di disporre potenzialmente di un diritto all'autorizzazione. I ricorrenti si richiamano a un tale diritto derivante dall'art. 8 CEDU fondato sul rapporto familiare con la figlia svizzera (al momento della proposizione del ricorso ancora minorenne). Il Tribunale federale lascia aperta la questione se il fatto che la figlia sia diventata maggiorenne nel corso del procedimento incida sul diritto all'autorizzazione (v. DTF 145 I 227 consid. 6.8), poiché il ricorso si rivela comunque infondato.

Censure relative ai fatti e art. 12 CDF

I ricorrenti censurano un accertamento dei fatti arbitrario (art. 9 Cost.) e una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) in merito alla situazione di assistenza e alla custodia alternata. Il Tribunale federale obietta che l'istanza precedente non ha contestato in sé l'intensificazione del rapporto padre-figlia, ma si è soltanto limitata a non riconoscerla quale cambiamento sostanziale delle circostanze. Ne consegue che l'oggetto della controversia non è una questione di fatto, bensì una questione giuridica concernente il motivo di riesame.

Quindi i ricorrenti censurano una violazione dell'art. 12 CDF, poiché in presenza dei dubbi espressi sull'effettiva conformazione della custodia alternata un'audizione personale della figlia sarebbe stata imposta in modo vincolante. Il Tribunale federale rinvia al DTF 147 I 149 consid. 3.2, secondo cui un'audizione personale non è indispensabile in ogni caso: se i figli sono rappresentati dai genitori e gli interessi convergono, l'opinione dei figli può essere portata anche senza audizione personale, purché il fatto rilevante ai fini giuridici risulti stabilito senza di essa. Ciò vale nel caso di specie.

Diritto a un esame nel merito della domanda (art. 29 cpv. 1 Cost.)

In sostanza i ricorrenti censurano una violazione del diritto derivante dall'art. 29 Cost. a un esame nel merito della domanda del 22 dicembre 2022. La disposizione costituzionale determinante recita:

art. 29 Cost. (SR 101)Commentario su glossagens.ch

«1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. 2 Le parti hanno diritto d'essere sentite. 3 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.»

Nonostante il mancato rinnovo passato in giudicato o la revoca passata in giudicato di un'autorizzazione, può essere presentata a titolo di riesame una nuova domanda qualora vengano resi plausibili fatti di merito rilevanti ai fini giuridici e modificati. L'obbligo dell'autorità di entrare nel merito di una domanda di riesame sussiste qualora le circostanze siano cambiate sostanzialmente dopo la decisione precedente o qualora vengano esposti fatti e mezzi di prova rilevanti che non erano noti nel procedimento precedente o non potevano essere fatti valere (DTF 146 I 185 consid. 4.1; DTF 136 II 177 consid. 2.1). Non sussiste un diritto a una nuova valutazione già quando un motivo di riesame è soltanto affermato; la persona interessata deve piuttosto rendere plausibile quali circostanze di fatto si siano modificate in modo tale da giustificare un nuovo esame, e che le circostanze modificate potrebbero condurre, in tale esame, a una valutazione diversa (DTF 136 II 177 consid. 2; v. anche il commentario all'art. 29 Cost., sezione sul rifiuto formale di giustizia).

A nuove circostanze di fatto che si sono determinate unicamente perché l'interessato non ha ottemperato a un allontanamento passato in giudicato spetta soltanto peso ridotto. Ciò vale in particolare per un'intensificazione dei rapporti familiari che si è determinata unicamente mediante il soggiorno illegittimo. In caso contrario chi si sottrae alle decisioni passate in giudicato verrebbe favorito rispetto a chi le rispetta (2C_305/2025 consid. 5.4; 2C_112/2023 consid. 4.3). Il punto di partenza per la valutazione se le circostanze si siano modificate sostanzialmente è il momento della decisione cantonale di ultima istanza di allora — nella specie la decisione della Direzione della polizia e degli affari militari del 20 novembre 2017 (v. 2C_332/2025 consid. 3.2).

Diritto di soggiorno derivante dall'art. 8 CEDU

Il diritto al rispetto della vita familiare tutelato dall'art. 8 CEDU è leso quando una misura statale di allontanamento o di divieto di accesso incide su un rapporto familiare stretto, autentico e effettivamente vissuto di una persona stabilmente autorizzata al soggiorno in Svizzera, senza che le sia agevolmente possibile coltivare la propria vita familiare altrove (DTF 151 I 248 consid. 5.6.1; DTF 144 I 266 consid. 3.3). La disposizione di diritto internazionale determinante recita:

art. 8 CEDU (SR 0.101)Commentario su glossagens.ch

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

Il diritto non è assoluto; gli interessi individuali e gli interessi pubblici vanno ponderati con cura gli uni contro gli altri, dovendo questi ultimi prevalere (DTF 144 I 266 consid. 3.7). Qualora siano coinvolti figli, l'interesse del minore va considerato prioritariamente ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CDF, il che deve però confluire nella ponderazione degli interessi secondo l'art. 8 n. 2 CEDU — una ponderazione più ampia non può essere dedotta dalla CDF (v. 2C_305/2025 consid. 5.3; v. anche il commentario all'art. 8 CEDU, sezione Vita familiare).

Applicazione al caso concreto

I ricorrenti sostengono che il cambiamento sostanziale risiederebbe nell'intensificazione del rapporto padre-figlia, nella buona condotta e nell'astinenza del ricorrente.

Intensificazione del rapporto padre-figlia: è vero che il rapporto si è intensificato dal 2017 — il ricorrente dispone da ottobre 2022 di un diritto di visita ampiamente configurato e dal 2024 della custodia alternata. Tale intensificazione si fonda tuttavia in primo luogo sul fatto che il ricorrente si è sottratto alla decisione di allontanamento passata in giudicato ed è rimasto illegalmente in Svizzera. Le spetta pertanto soltanto peso ridotto; essa non è di per sé sostanziale ai sensi della giurisprudenza. Vi si aggiunge che già nel 2017 era stato accertato che il rapporto può essere coltivato a distanza — il che vale tanto più dato l'età avanzata della figlia nel frattempo divenuta maggiorenne. Questa può rimanere in Svizzera in quanto cittadina svizzera, anche se il ricorrente lascia il Paese.

Buona condotta: non si può parlare di buona condotta. Oltre ai 25 decreti d'accusa emessi tra il 2011 e il 2016 (tra l'altro pene pecuniarie per un totale di 305 giornate-pena), il ricorrente è stato sanzionato anche tredici volte tra il 2017 e il 2020, tra l'altro per viaggio senza biglietto valido, furto di lieve entità e violazioni reiterate della legge sugli stupefacenti. Anche in tempi più recenti le autorità penali hanno dovuto nuovamente occuparsi di lui. Inoltre egli si sottrae da anni alla misura di allontanamento passata in giudicato, il che gli è rimproverabile sotto il profilo del diritto degli stranieri (DTF 144 I 91 consid. 5.2.4). L'interesse pubblico all'allontanamento ha piuttosto guadagnato in peso anziché perderne.

Astinenza: il ricorrente aveva già dichiarato nel procedimento di mancato rinnovo del 2017 di essere astinente. Alla luce di un controllo di polizia nel gennaio 2024, in cui era manifestamente in stato di ebbrezza, è dubbio quanto costantemente viva effettivamente in astinenza.

Delimitazione rispetto a Ghadamian: il ricorrente si richiama alla sentenza della Corte EDU Ghadamian contro Svizzera del 9 maggio 2023 (n. 21768/19). La sua situazione non è tuttavia paragonabile a quella del signor Ghadamian, che aveva 83 anni, soggiornava in Svizzera da 49 anni, la cui commissione di reati risaliva a quasi 20 anni prima e per il quale un ritorno in Iran non era esigibile (v. 2C_247/2025 consid. 4.5.3).

Stando a quanto esposto, le circostanze di fatto non si sono modificate in modo tale che un esito diverso della ponderazione degli interessi secondo l'art. 8 n. 2 CEDU potesse essere seriamente preso in considerazione. La censura di violazione dell'art. 29 Cost. non regge.

Collocazione nella giurisprudenza

La sentenza si inserisce in una linea giurisprudenziale consolidata in materia di domande di riesame nel diritto degli stranieri, i cui pilastri fondamentali sono costituiti dal DTF 136 II 177 e dal DTF 146 I 185. L'affermazione centrale — secondo cui le circostanze fondate sul mancato rispetto di un allontanamento passato in giudicato hanno soltanto peso ridotto — è stata confermata più volte in tempi recenti, in particolare in 2C_305/2025 del 15 aprile 2026 (v. il riassunto su bger-update.ch) e 2C_54/2026 del 28 aprile 2026 (v. il riassunto su bger-update.ch). La presente sentenza conferma tale linea in una configurazione che si distingue per due particolarità: la custodia alternata su un figlio svizzero e il raggiungimento della maggiore età della figlia nel corso del procedimento. Entrambe le circostanze non modificano la valutazione giuridica, poiché l'intensificazione del rapporto si fonda sul soggiorno illegale e una cura a distanza del rapporto con il figlio svizzero maggiorenne rimane possibile.

Dogmaticamente istruttivo è il contrasto con il DTF 144 I 91, in cui il Tribunale federale ha tutelato il padre straniero di un figlio svizzero perché era incensurato, esercitava continuativamente il diritto di visita e questo non poteva essere vissuto dalla distanza geografica (v. la panoramica della giurisprudenza sull'art. 8 CEDU su glossagens.ch, voce relativa al DTF 144 I 91). La presente sentenza chiarisce che tale tutela presuppone il requisito negativo di un minimo di conformità al diritto: chi si sottrae da anni a un allontanamento passato in giudicato e continua a commettere reati non può richiamarsi alla tutela del rapporto genitore-figlio ai sensi dell'art. 8 CEDU, anche se l'APMA dispone la custodia alternata. Ciò concorda con il commento all'art. 8 CEDU su glossagens.ch, secondo cui la presunzione dei 10 anni stabilita nel DTF 144 I 266 consid. 3.9 non si applica in caso di soggiorno illegale e va invece dimostrata un'integrazione particolarmente pronunciata (v. la sezione sulla presunzione dei 10 anni e i suoi limiti).

Anche la delimitazione rispetto alla sentenza della Corte EDU Ghadamian contro Svizzera (n. 21768/19 del 9 maggio 2023) è dogmaticamente rilevante. La Corte EDU esige per un diritto ai sensi dell'art. 8 CEDU in caso di soggiorno pluriennale — pur se illegittimo — un radicamento particolarmente pronunciato. Il Tribunale federale chiarisce, in conformità con 2C_305/2025, che l'asticella si pone così nettamente più in alto di una mera buona integrazione e che la persistente commissione di reati ostacola tale radicamento. In questo senso la sentenza conferma anche il principio esposto nel riassunto di 2C_235/2024 su bger-update.ch, secondo cui i fatti d'integrazione creati da un soggiorno illegale (fait accompli) non possono essere considerati nell'esame di riesame.

La sistematica del diritto di soggiorno derivante dall'art. 8 CEDU, esposta sulla pagina tematica delle autorizzazioni di soggiorno su glossagens.ch, viene confermata dalla presente sentenza nel suo contenuto restrittivo: il diritto di soggiorno derivante dall'art. 8 CEDU presuppone un diritto di soggiorno stabilizzato e non si applica alle persone che soggiornano illegittimamente in Svizzera nonostante un allontanamento passato in giudicato. La regola dei 10 anni ivi illustrata quale presunzione di un'integrazione sufficiente in caso di soggiorno legittimo non è applicabile al caso di specie.

Conclusione

La sentenza conferma la prassi costante del Tribunale federale in materia di domande di riesame nel diritto degli stranieri: chi non ottempera a un obbligo di lasciare il Paese passato in giudicato non può far valere l'integrazione e il legame familiare nel frattempo cresciuti per fondare un diritto a una nuova valutazione. La custodia alternata su un figlio svizzero non modifica tale stato di cose, qualora si fondi sul soggiorno illegale. La delimitazione rispetto alla giurisprudenza Ghadamian della Corte EDU mostra che configurazioni eccezionali (età avanzata, durata di soggiorno molto lunga, commissione di reati risalente a molto tempo prima, inesigibilità del ritorno) sono il presupposto per l'ammissione eccezionale di un diritto di soggiorno in caso di soggiorno illegale — presupposti che nel caso di specie mancano manifestamente.

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